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D.Lvo 22/02/2006 n. 1283. La capacità dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2, non può essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a). Art. 10 - Norme in materia di cauzioni delle bombole 1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attività produttive l'importo può essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha l'obbligo di richiedere la cauzione e ne è responsabile verso l'azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare. 2. L'importo delle cauzioni è investito, entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole. 3. Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote. 4. L'azienda distributrice restituisce, all'atto della definitiva restituzione della bombola e della relativa quietanza, la cauzione versata dall'utente. In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione. 5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli importi delle cauzioni già investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato per a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza per gli impianti c) acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse d) adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc. 6. Ai soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative attribuite alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle attività produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni. 7. Il Ministero delle attività produttive autorizza lo svincolo, previa presentazione da parte dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo. Art. 11 - Formazione degli addetti 1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza. 2. Il corso può essere svolto da privati, enti o società qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalità di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14. Art. 12 - Norme in materia di proprietà collaudo e riempimento delle bombole 1. E' considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. 2. In caso di trasferimento di proprietà delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. 3. Sulle bombole è apposto, in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria. DLS 22/02/2006 n.128 – Installazione ed esercizio impianti GPL, distribuzione GPL. 4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti. 5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti può eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui territorio è ubicato l'impianto. Art. 13 - Norme per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi 1. L'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi è esercitata da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL c) avere la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. La disponibilità di cui al comma 1, lettera c), implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione. Art. 14 - Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi 1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di proprietà del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16. 2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici a) di proprietà del titolare della autorizzazione o appartenenti a società collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entità della quota di partecipazione b) di proprietà del consorzio di imprese di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 13, comma 2, lettere c) e d). 3. La capacità dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2 non può essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a). 4. I serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a). Art. 15 - Norme transitorie 1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono proseguire l'attività per un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente. DLS 22/02/2006 n.128 – Installazione ed esercizio impianti GPL, distribuzione GPL. 2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, devono comunque assicurare la disponibilità di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi. Art. 16 - Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile 1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi. 2. L'assicurazione è stipulata per un congruo massimale e comunque non inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di cinquecentosedicimila euro per ogni persona e di due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali. 3. L'aggiornamento delle somme da assicurare è determinato con decreto del Ministero delle attività produttive. 4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attività produttive, gli estremi della polizza di assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa. 5. Nei punti di distribuzione e di vendita sono chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo. 6. I rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti contenenti GPL posti in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto. 7. Sui serbatoi installati presso l'utenza è chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice. Art. 17 - Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc |
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